ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1. – Sono presenti le persone Fabio Manfredi (nato a Lienz – AUT – il 15/031978), Martina Tegon (nata a Treviso il 21/08/1979), Fernanda Piasentin (nata a Treviso il 21/03/44) le quali come soci fondatori, costituiscono l’associazione denominata “Centro Culturale Karuna”. L’associazione ha sede in P.zza Europa 16/F, 31057, Silea (TV).
Art. 2. – L’associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e favorire in Italia attività di divulgazione culturale legate alla filosofia e alla spiritualità dell’India classica, attività di formazione personale (tutoraggio), di mantenimento e sviluppo della salute psico-fisica (yoga, meditazione, corsi di cucina vegetariana e vegana), incontri individuali e di gruppo di relazioni d’aiuto (counseling) e attività per il riequilibrio bio energetico (tuina, shiatsu).
A tal fine l’associazione potrà ideare e realizzare eventi culturali e formativi per il raggiungimento degli scopi indicati, ma anche attività commerciali che avranno il solo fine di sostenere e sviluppare gli scopi dell’associazione.
Art. 3. – L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. – Gli Organi dell’associazione saranno i seguenti:
a)l’assemblea dei soci;
b)il consiglio direttivo;
Il Consiglio direttivo dell’Associazione, ricorrendone l’esigenza e in accordo con l’assemblea dei soci, potrà inoltre nominare giunte esecutive, revisori dei conti e sedi periferiche.
Titolo II
I soci
Art. 5. – Possono far parte dell’associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all’attività dell’associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo e modalità di versamento sono fissate annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione.
Art. 6. – Il socio che intenda recedere dall’ associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata ed è comunque tenuto al versamento della quota annuale se la comunicazione di recesso viene spedita dopo il 31/03 di ogni anno.
Titolo III
L’assemblea dei soci
Art. 7. – L’assemblea dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede associativa o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio stesso, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci con lettera raccomandata o tramite altri strumenti tecnologici che ne garantiscano la prova di invio e ricezione ( mail, pec).
Art. 8. – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota annuale di associazione. I soci impossibilitati a partecipare all’assemblea possono farsi rappresentare da altro socio, purché non membro del consiglio direttivo o revisore dei conti. Un socio potrà rappresentare uno o al massimo altri due soci mediante regolare delega scritta.
Alla prima convocazione la costituzione legale dell’assemblea e la validità delle sue deliberazioni è constatata con l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata, in seconda convocazione, a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. La data della seconda convocazione potrà essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 9. – L’assemblea delibera con la maggioranza dei voti dei soci presenti o regolarmente rappresentati.
Art. 10. – L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o dal suo Vice. All’inizio di ogni sessione viene inoltre eletto un segretario, che provvederà a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni scritte.
Art. 11. – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.
Art. 12. – I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.
Titolo IV
Il consiglio direttivo
Art. 13. – Il consiglio direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da non meno di 3 soci fondatori; successivamente il numero massimo di membri e le funzioni di carica saranno determinate dall’assemblea. Per la prima volta la nomina dei consiglieri viene effettuate nell’atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica tre (3) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Sono nominati i Consiglieri:
Fabio Manfredi
Martina Tegon
Fernanda Piasentin
I consiglieri nominati, riuniti in assemblea, nomineranno al loro interno il Presidente.
In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea . Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere è gratuita.
Art. 14. – Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione edamministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) decide sugli investimenti patrimoniali;
c) stabilisce l’importo delle quote annue di associazione;
d) delibera sull’ammissione dei soci;
e) decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell’art. 3;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci;
g) stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
i) conferisce e revoca procedure.
Art. 15. – Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed uno o più vice-presidenti.
Il presidente, il vice-presidente e i consiglieri possono essere rieletti. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.
Art. 16. – Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.
Art. 17. – La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente.
Scioglimento
Art. 18. – Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale la quale provvederà
alla nomina di uno o più liquidatori.
Le relative spese saranno a carico degli associati.
Disposizioni generali
Art. 19. – Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.
Silea, 5 settembre 2012